| Integrazione europea e ruolo delle autonomie territoriali (lineamenti di un “modello” e delle sue possibili realizzazioni) |
| Fascicolo 2006-1 |
| Scritto da Ruggeri Antonio |
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Sommario 1. Notazioni introduttive a riguardo del ruolo giocato dalle autonomie nella costruzione europea, nella presente congiuntura di transizione ovvero ad integrazione compiuta: in particolare, la problematica conciliazione dell’autonomia differenziata propria degli enti territoriali in seno agli ordinamenti nazionali e dell’uguale rilievo invece ad essi assegnato in seno all’Unione (con la spinta che da quest’ultimo può poi aversi a favore della sia pur parziale omologazione dei “modelli” di diritto interno). – 2. La diversa condizione riconosciuta in seno all’Unione agli enti territoriali a riguardo dei ricorsi davanti alla Corte di giustizia, quale riflesso dell’autonomia posseduta secondo diritto interno, e l’esigenza di fissare un raccordo tra la Corte stessa ed i tribunali costituzionali. – 3. (Segue) Critica, in nome di una concezione mite dei “controlimiti” (e delle forme mobili della loro combinazione col valore della pace e della giustizia tra le Nazioni), nei riguardi della tesi che considera in radice infondati i ricorsi regionali, a motivo dell’attitudine del diritto comunitario a derogare allo stesso quadro costituzionale delle competenze sulla cui base i ricorsi medesimi trovano giustificazione. – 4. Il rilievo, per il diritto costituzionale interno, del valore di unità nella sua proiezione sovranazionale e lo speculare rilievo, per il diritto dell’Unione, del valore di autonomia. La reductio ad unum, in prospettiva assiologicamente orientata, di unità ed autonomia, ciascuna ponendosi quale componente e forma dell’altra: in particolare, la costruzione dell’unità, anche nella dimensione europea, “dal basso” e, comunque, non per saltus, attraverso la mediazione necessaria dello Stato. – 5. Le difficoltà che si frappongono ad una “regionalizzazione” optimo iure degli organi di vertice dell’Unione (segnatamente, di Parlamento e Consiglio), la valorizzazione (a mezzo di regole sia di diritto scritto che di diritto non scritto) del Comitato delle Regioni e la spinta che da innovazioni siffatte potrebbe aversi per la riarticolazione dei poteri in ambito interno e per il rilancio dell’autonomia. – 6. (Segue) Le soluzioni apprestate, per il nostro ordinamento, dalla legge La Loggia in ordine alla partecipazione delle Regioni ai lavori del Consiglio e l’opportunità, in merito ad un eventuale rifacimento delle procedure, di tenere ancora una volta distinto l’assetto valevole per la presente congiuntura di transizione da quello impiantabile ad integrazione compiuta. – 7. L’incidenza esercitata da raccordi adeguati ad appagare il bisogno di partecipazione delle autonomie ai lavori del Consiglio (e della Commissione) sulle attività poste in essere al fine dell’attuazione interna degli atti dell’Unione, specificamente per il caso che essi si dotino di una struttura nomologica a maglie larghe, idonea ad aprire spazi significativi ai soggetti di diritto interno (e, tra questi, alle autonomie). – 8. Il ruolo delle autonomie in ambito interno e la problematica distinzione delle competenze di cui ai cc. 3 e 5 dell’art. 117 Cost., in merito alla disciplina dei rapporti tra Regioni ed Unione. – 9. (Segue) Linee di tendenza della disciplina sulle procedure, i limiti da essa esibiti e le correzioni che sarebbe opportuno darle (specie per ciò che concerne la condizione degli enti minori), in vista di una congrua valorizzazione dell’autonomia ed al fine del riequilibrio nelle relazioni tra diritto costituzionale e “diritto politico”, qui come altrove ormai tendenzialmente orientate a tutto beneficio del secondo ed a discapito del primo.
Abstract This article examines the opportunities that the European integration process presently offers to regional and local government. It also looks at other opportunities that may arise once integration has been completed. Furthermore the article considers the many obstacles that still exist: first and foremost the fact that local authorities are treated in different ways at Member State level, but inthe same way at Union level. The article then examines the extent to which EU institutions could be “regionalised” and critically analyses the solutions adopted in Italy with Laws 131/2003 and 11/2005 with regard to the participation of the Regions in the bottom-up phase of community decision-making. Finally the article proposes a series of amendments to the above-mentioned laws that would ensure a real (and not just nominal) promotion of regional and local autonomy. |