Antonio La Pergola
Antonio La Pergola
(Bronte, 13 novembre 1931 – Roma, 18 luglio 20079
Sono passati più di cinquant’anni da quando i primi tre allievi di Antonio La Pergola, Nino Olivetti Rason, Mario Patrono e Antonio Reposo seguivano il Maestro nella correzione delle bozze di una sua monografia. I tre allievi avevano con lui un dialogo non soltanto accademico, ma anche e soprattutto umano[1]. Qui ne descrivono i traguardi universitari ed istituzionali, ne esaltano le doti scientifiche, mentre serbano nella memoria altre qualità, che segnarono diversi momenti della sua vita.
Antonio La Pergola (Catania, 13 novembre 1931 – Roma, 18 luglio 2007) è stato un insigne studioso cosmopolita[2]: ha profuso il suo impegno al servizio del diritto come docente universitario e poi al vertice di istituzioni italiane ed europee[3].
Il percorso dei suoi studi inizia nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Catania dove si laurea nel 1952 sotto la guida di Vincenzo Gueli[4]; è Gueli ad introdurlo in quell’ “avventura del pensiero” destinata a concretarsi nell’attenta ricognizione del mondo contemporaneo.
Fin dal suo esordio La Pergola manifesta una peculiare vocazione a varcare l’hortus conclusus del diritto interno. Avvalendosi di borse di studio svolge, nel 1953, le sue prime ricerche presso l’Università di Edimburgo; nel 1954 è accolto nell’Università di Harvard, dove - nel 1955 - diventa Master of Laws. La produzione scientifica lapergoliana risente dell’imprinting della scuola di Harvard e della fascinazione del magistero di Paul Freund, Carl Friedrich e Hans Kelsen, con i quali instaura un rapporto destinato a durare nel tempo[5].
Tornato in Italia, entra a far parte della “Scuola di Costantino Mortati”[6] e in quella sede tratta due argomenti di diritto comparato[7].
Nel 1959 La Pergola consegue la libera docenza in Istituzioni di diritto pubblico e ottiene l’incarico di tale disciplina nella Facoltà di economia e commercio dell’Università di Bologna. Contemporaneamente, a conferma della sua particolare sensibilità per ordinamenti diversi dal nostro, insegna comparative government nella sede di Bologna dell’Università John Hopkins.
Il 1962 lo vede, insieme a Giovanni Bognetti e a Paolo Tesauro, vincitore del concorso a cattedra di Diritto pubblico americano. Viene chiamato nella Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Padova.
Nel 1967 passa alla cattedra di Diritto costituzionale della Facoltà di giurisprudenza, sempre nell’Ateneo patavino. Dal 1969 si trasferisce all’Università di Bologna, dove insegna diritto costituzionale per passare poi, nel 1974, all’insegnamento di Diritto costituzionale italiano e comparato nella Facoltà di Scienze politiche di Roma “La Sapienza”. Pochi mesi dopo, conclude il suo percorso universitario come professore di Diritto pubblico generale nella Facoltà di giurisprudenza dello stesso Ateneo romano .
Nel periodo dedicato all’insegnamento a Padova, a Bologna e a Roma (o come visiting professor in prestigiosi atenei stranieri), La Pergola aggiunge all’attività accademica un’intensa produzione scientifica.
I suoi scritti giuridici sono un ineludibile punto di riferimento per gli studiosi di diritto costituzionale, italiano e comparato, di diritto comunitario e di diritto internazionale
Agli inizi degli anni Sessanta La Pergola rivolge l’attenzione al flusso sempre più marcato di norme di diritto internazionale, destinate ad incidere sugli ordinamenti statali. Frutto dei suoi studi è inizialmente il lungo articolo Esecuzione degli obblighi internazionali e competenza del legislatore regionale[8]. In logica coerenza con gli assunti ivi illustrati e al loro ulteriore sviluppo, l’A. pubblica la monografia che riteniamo a tutt’oggi insuperata per il valore delle impostazioni e la robustezza degli argomenti: Costituzione e adattamento dell’ordinamento interno al diritto internazionale[9]. Invero <<l’analisi lapergoliana muove da un controllo logico della teoria dualistica e di quella monistica, per poi addentrarsi in una disanima comparatistica delle tecniche e delle norme di adattamento che consente…di individuare dommaticamente una peculiare categoria di norme interne, caratterizzate da una diversità di resistenza dell’atto passivo rispetto a quello attivo e, perciò,…definite “atipiche”>>[10]
Verso la fine degli anni Sessanta, dopo lunga preparazione cadenzata da varie pubblicazioni sui temi del federalismo, La Pergola presenta un’altra importante monografia dal titolo Residui <<contrattualistici>> e struttura federale nell’ordinamento degli Stati Uniti[11].
Uno scritto introduttivo a questo tema risale ai primi anni Sessanta[12]. Fin da allora, La Pergola sottolineava che con gli Articles of Confederation gli Stati americani “si erano limitati ad istituire una lega…conservando integra la propria <<sovranità, libertà ed indipendenza>>, riservandosi <<ogni, competenza e diritto>> che non fossero [loro] attribuiti”[13]. Precisava poi che lo Stato federale segnava il superamento del sistema organizzativo della Confederazione[14]. Come ebbe a ribadire più tardi, nei Residui, per il giurista il fenomeno del federalismo rileva sotto l’una o l’altra delle due forme tradizionalmente considerate dagli studiosi: la Confederazione e lo Stato federale[15].
Nei Residui, l’A. osserva (con rammarico) che, di solito, si prendono in scarsa o nessuna considerazione le circostanze storiche che hanno determinato la nascita di uno Stato federale: “si guarda…non già al modo in cui esso è venuto ad esistenza, bensì, ed esclusivamente, alla forma che esso ha assunto”[16]. Ritiene perciò di dover richiamare l’attenzione sul processo formativo del federalismo americano, analizzando alcune tesi “contrattualiste”[17]. Il discorso si allarga per considerare gli aspetti della statica e della dinamica nel sistema federale. L’aspetto statico riguarda l’insieme delle competenze fissate dalla Costituzione[18]. L’aspetto dinamico si riferisce ai processi modificativi del sistema[19]. Sotto il primo profilo, il principio del consent “viene in considerazione solo in quanto si ritenga che gli Stati membri…abbiano consentito a coesistere sotto l’autorità centrale”[20]. Nel secondo profilo, vanno invece ricomprese tutte le alterazioni della Political Balance, “fra centri di potere operanti nell’ordinamento federale”[21]. Tali alterazioni possono essere determinate dalla revisione costituzionale, per la quale è previsto un apposito procedimento (si tratta di una soluzione semplificata rispetto a quella prevista per modificare l’assetto della Confederazione); ma possono anche far seguito all’ “ammissione” di nuovi Stati membri. L’admission clause può riguardare il passaggio di territori federali nella cerchia degli Stati membri, o il conferimento della membership a Stati terzi. Questi problemi sui quali La Pergola si sofferma nell’ultimo capitolo (Riflessi dell’origine contrattuale e dinamica dell’ordinamento federale: il “consent” degli Stati membri), rappresenta la parte più consistente e innovativa del volume.
Nella seconda metà degli anni Settanta La Pergola è eletto membro del Consiglio Superiore della Magistratura, incarico che lascia nel 1978 quando il Presidente della Repubblica, Giovanni Leone, lo nomina Giudice della Corte costituzionale. Come Giudice, e poi, negli ultimi undici mesi del suo mandato, come Presidente della Corte, è “uomo delle istituzioni”: nell’applicarle è “palesemente consapevole che il diritto è un sapere empirico…non una scienza esatta”[22]. In lui vi è, “la convinzione che gli assetti istituzionali, e i rapporti tra fonti…non possano costituire tematiche astratte o che si esauriscano in se stesse”[23].
La Pergola redige 76 sentenze e 63 ordinanze, tra le quali ci si limita a ricordare la sentenza n.170 del 1984, di cui si sa bene che egli è, oltre che estensore, ispiratore e padre[24]. Al nostro A. non sfugge <<che il diritto comunitario…è parte integrante del diritto pubblico del nostro Paese>>[25]. Questa sentenza si propone di risolvere il lungo contrasto tra la Corte europea di Lussemburgo e la Corte costituzionale italiana che già nei decenni precedenti il nostro giudice delle leggi aveva cercato di comporre con le sentenze n. 14/1964, n. 183/1973 e n. 232/1975. La sentenza 170/1984 rivede in parte la giurisprudenza precedente. Vi si stabilisce - come si può leggere in un saggio dello stesso La Pergola - che <<il giudice del caso concreto è tenuto ad applicare sempre e subito la norma comunitaria che fissa la disciplina della specie, prescindendo dall’ordine temporale in cui intervengono nell’ordinamento interno le disposizioni di legge che la contraddicono>>[26]. Egli rileva che questo orientamento giurisprudenziale può non essere da tutti condiviso: a suo dire <<sembra avere affaticato certa dottrina>>[27]. Osserva, però, che la tutela diffusa si aggiunge alla garanzia del controllo che compete alla Corte costituzionale[28]. Qui vengono tracciati i criteri che hanno sancito l’applicazione diretta del diritto comunitario nell’ordinamento italiano per oltre vent’anni..
Dopo aver concluso il suo mandato alla Corte costituzionale, La Pergola torna a dedicarsi, per un brevissimo periodo, all’insegnamento universitario, che abbandona definitivamente nel luglio 1987, quando viene nominato Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie nel governo Goria e, successivamente, nel governo De Mita[29]. Tra le iniziative assunte in qualità di Ministro, ha lasciato il segno la legge del 9 marzo 1989, n.86, nota come legge La Pergola, che contiene le “norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esenzione degli obblighi comunitari”. Nel corso degli anni è stato necessario modificarne in parte il testo[30]. Giuseppe Tesauro osserva che la stesura originaria “non solo creava un percorso di adeguamento più rapido [rispetto al passato] e con cadenza prestabilita, ma prefigurava un coinvolgimento ed una informativa del Parlamento di più congrua consistenza rispetto ai processi decisionali comunitari, nonché una migliore definizione del rapporto tra Stato e Regioni rispetto a tali processi” [31].
Il Maestro che qui onoriamo ha avuto un ruolo determinante nel dar vita, nel 1989, alla Commissione per la democrazia attraverso il diritto (la c. d. Commissione di Venezia[32]), da lui ininterrottamente presieduta per 17 anni. Vi sono riassunti ed espressi i valori in cui credeva e, si direbbe, l’intero progetto della sua vita professionale[33].
Ebbene, la Commissione è riuscita a svolgere, in modo convincente, le funzioni affidatele, perfino in un ambiente politico-costituzionale extra-europeo; molte delle sue iniziative sono una felice manifestazione della constructive fantasy[34] di Antonio La Pergola. Sua è la convinzione che la dinamica di tali cambiamenti sia un fertile campo di ricerca, un vero e proprio laboratorio di ingegneria costituzionale[35]. Egli pensava che una Commissione in grado di affrontare gli specifici problemi, ma anche le questioni più complesse, inevitabili quando ci si proponga di porre in essere una nuova democrazia, fosse uno strumento necessario per garantire un corretto sviluppo politico, economico e sociale. La Commissione doveva essere indipendente, separata da ogni altro organismo politico o tecnico, luogo di dibattito relativo agli studi e alle regole che disciplinano le democrazie e ne ispirano la filosofia[36].
Chi – come Gianni Buquicchio – abbia trascorso “Vingt ans avec Antonio La Pergola pour le développement de la démocratie”[37] può confermare che il pensiero del Maestro su quest’ordine di problemi risale al 1987, diventando oggetto di discussione due anni dopo, grazie all’intervento favorevole del Ministro degli Esteri (all’epoca era Gianni De Michelis). Certo, i Ministri (degli Affari Esteri e della Giustizia) degli altri Stati membri del Consiglio d’Europa erano inizialmente titubanti, ma l’ostinazione di La Pergola e l’orientamento favorevole del governo italiano finiscono per prevalere[38]. Così, la Commissione, dopo aver contribuito all’assetto democratico europeo, offre un’assistenza qualificata a Paesi extra-europei, rispettandone le tradizioni giuridiche, ma suggerendo loro un’attiva cooperazione con altri Stati e adoperandosi per un costante scambio di informazioni sui diversi “modelli” di giustizia costituzionale[39].
Dal 1989 al 1994, La Pergola è parlamentare europeo. In questo nuovo ruolo[40], ha modo di manifestare il suo interesse per le forme di federalismo dei nostri giorni, di cui intravede la concreta applicazione anche nei Paesi dell’Europa dell’Est. Il pensiero lapergoliano su questi temi può leggersi in un saggio che, all’epoca, non mancò di lasciare il segno, specie in chi ne riconosceva l’intento di sistemare dommaticamente la singolare figura delle Comunità europee[41].
Merita ricordare che Antonio La Pergola ha fatto parte, come esperto, di numerosi organismi internazionali ed europei. Tra questi: la Badinter Commission[42], il Comitato dei saggi per la revisione del Consiglio d’Europa[43], nonché, insieme a Lord Carrington e a Henry Kissinger, il mediation panel per la transizione dall’apartheid alla democrazia in Sud-Africa[44].
Egli ha partecipato alla Commissione tecnico-scientifica per la ricognizione dell’ordinamento giuridico sammarinese, i cui lavori si sono conclusi con una monografia collettanea dal titolo San Marino: Segreteria di Stato per gli affari interni, San Marino, 2000[45].
Dopo il Parlamento europeo, la Corte di giustizia delle Comunità europee. Dal 1994 al 1999, La Pergola vi svolge la funzione di Avvocato generale; dal 1999 al 2006, quella di Giudice. E’ opinione consolidata che nello svolgimento di entrambe le funzioni egli sia stato “il primo a valorizzare l’idea feconda della cittadinanza dell’Unione”, e quelle connesse della libertà di movimento e soggiorno[46].
In qualità di Giudice europeo, partecipa ad un incontro di studio fra la Corte costituzionale e la Corte di giustizia, svoltosi a Roma nel 2002[47]. L’occasione gli è propizia per scrivere un importante saggio pubblicato nel 2003[48], nel quale prefigura nell’Unione europea una Confederazione di tipo moderno, con le regole e le garanzie “che vediamo accolte in uno stato costituzionale e di diritto”[49]. La Comunità non è però uno Stato e nemmeno sembra destinata a diventarlo.
Proseguendo nella sua analisi, La Pergola afferma che “secondo i principi della Corte di giustizia, il diritto comunitario prevale sul diritto interno, ex proprio vigore”. La stessa Corte costituzionale italiana si è preoccupata di non ostacolare, con le proprie decisioni, le esigenze dell’integrazione europea. Il giudice delle leggi, con la sentenza 170/84, ha trovato un luogo d’incontro per superare le divergenze fra diritto interno e diritto comunitario: è stata così raggiunta <<l’armonia tra diversi>>[50]. Ciò ha richiesto da parte della Corte un certo self restraint. Comportamento reso possibile dalla constatazione che, in pratica, i diritti fondamentali hanno nell’Unione europea una tutela paragonabile a quella offerta loro dagli ordinamenti statali.
La figura del Maestro si è impressa nella memoria di chi lo abbia conosciuto, di chi apprezzi il contributo dottrinale e innovativo che emerge dai suoi scritti e ne abbia seguito l’attività istituzionale.
Antonio La Pergola, con la sua opera, prestata con impegno costante sino quasi agli ultimi giorni della sua vita, così nell’Università, come nelle più alte aule di giustizia e nelle sedi parlamentari, ha onorato la scienza giuridica italiana in Italia e nel mondo, facendo operare un salto di qualità allo studio del diritto pubblico comparato ed europeo.
Nino Olivetti Rason, Mario Patrono, Antonio Reposo
[1] V. Antonio Reposo, Ricordo di Antonio La Pergola, associazionedeicostituzionalisti.it.
[2] Negli Atti della giornata in ricordo del Presidente emerito della Corte costituzionale Antonio La Pergola, Palazzo della Consulta, 17 dicembre 2008, la figura dell’uomo e dello studioso viene esaminata, con costante apprezzamento, da differenti prospettive. Nel contributo del Presidente emerito Antonio Baldassarre (p.24) si sottolinea che "La Pergola è stato il primo giurista cosmopolitico che l’Italia ha avuto”.
[3] Ha avuto molteplici riconoscimenti presso Università estere, quali i dottorati honoris causa attribuitigli dalle Università di Madrid, Lisbona, Bucarest e Buenos Aires, e i professorati onorari nelle Università di Salamanca, Bogotà, La Plata, Litoral e Belgrano. Sul punto vedi l’intervento conclusivo del (allora) Presidente della Corte Giovanni Maria Flick, in Atti, cit., p.56.
[4] Il profilo di Gueli viene tracciato da La Pergola nella Presentazione a Vincenzo Gueli Scritti vari, Milano1976, pp.IX-XV. L’A. ravvisa, nel suo Maestro, una “punta…avanzata nella revisione critica delle dottrine tradizionali”. Ne ricorda la conoscenza della letteratura tedesca, ma pone soprattutto l’accento sulla “felice ed intensa stagione di studi nelle Università statunitensi”. Per Gueli, come poi per La Pergola “il clima del realismo giuridico anglosassone si dimostra…congeniale”.
[5] Cesare Pinelli, Antonio La Pergola, giurista-costruttore in Diritto Pubblico 2007, p. 572, ricorda un suo incontro con Paul Freund il quale, ripensando a La Pergola con nostalgia, gli disse <<He has a constructive fantasy>>. I rapporti di La Pergola con Carl Friedrich sono stati particolarmente intensi. La teoria friedrichiana del federalismo, incentrata sulla dinamica del federalizing process è stata approfondita da La Pergola in L’<<empirismo>> nello studio dei sistemi federali: a proposito di una teoria di Carl Friedrich in Dir. Soc., 1973, pp. 257ss. Cossiga ricorda un incontro con La Pergola e con il grande giurista boemo-tedesco Hans Kelsen in www.lastampa.it/2008/08.
[6] Giulia Caravale, Alla scuola di Costantino Mortati: Antonio La Pergola, www.nomos-leattualitàneldiritto.it, 27 marzo 2014.
[7] Nel corso di lezioni di diritto costituzionale italiano e comparato, tenute dal Prof. Costantino Mortati nell’Anno accademico 1957-58 e raccolte dall’assistente Prof. Sergio Fois per le edizioni “Ricerche”, il nostro A., in qualità di assistente, ha tenuto lezioni di diritto straniero. Vanno ricordate quelle raccolte sotto il titolo Legge federale e legge statale nell’ordinamento degli Stati Uniti, trattandosi di un tema che, qui delineato, verrà poi ripreso e approfondito in varie pubblicazioni che accompagnano e scandiscono il percorso di La Pergola. Lo stesso La Pergola dedicherà anni dopo a Mortati un saggio di diritto comparato dal titolo: Un momento del federalismo statunitense:entra in scena il “new deal”, (Scritti in onore di Costantino Mortati, vol.I, pp.663-662, Milano, 1977).
[8] L’articolo, scritto nel 1960, è stato inserito nel volume Tecniche costituzionali e problemi delle autonomie garantite: riflessioni comparatistiche sul federalismo e sul regionalismo, a cura di M. Patrono e A. Reposo, Padova, 1987.
[9] Milano, 1961.
[10] Cfr. N. Olivetti Rason, A. Reposo, “voce” La Pergola Antonio, in Dizionario biografico dei giuristi italiani, (XII-XX sec), vol. I, pp.1129ss, Bologna, 2013.
[11] V. Antonio La Pergola, <<Residui contrattualistici e struttura federale nell’ordinamento degli Stati Uniti>>, Milano, 1969.
[12] V. Antonio La Pergola, Sistema federale e “Compact Clause”. Premesse allo studio degli accordi conclusi dagli Stati membri della federazione statunitense, Milano, 1961. Il terzo capitolo di detto volume è stato successivamente pubblicato nella raccolta di scritti di La Pergola a cura di M. Patrono e A. Reposo, Tecniche costituzionali, cit. Ivi appare con il titolo Compact Clause ed evoluzione del sistema costituzionale americano: dagli Articles of Confederation allo Stato federale, pp.1-30.
[13] Op. cit., p.1, p.23.
[14] Op. cit., p.26.
[15] La Pergola, Residui, cit,. p.109.
[16] Residui, cit., p.6.
[17] Op.cit., pp.37-127.
[18] Op. cit., p.136.
[19] Op. cit., p.41.
[20] Op. cit., p. 142. Più oltre, l’A. precisa che non sarebbe necessario ipotizzare il consent come base del potere federale “se non si presupponesse l’origine pattizia della Costituzione e non si ritenesse, in particolare, che la giurisdizione della Corte suprema si sia sovrapposta al meccanismo arbitrale”, op. cit., p.159.
[21] Op. cit., p.189.
[22] Così, il Presidente emerito della Corte, Francesco Paolo Casavola, in Atti, cit., p.13.
[23] V. Giovanni Maria Flick, nell’intervento conclusivo degli Atti, cit., p.59.
[24] G. M. Flick, in Atti, cit., p.57.
[25] Carlo Fusaro, Addio a La Pergola. Il giurista che portò l’Europa in Italia, in La Nazione, 19 luglio 2007, p.34, richiamato nell’intervento di Giovanni Conso in Atti, cit., p.9.
[26] Il tema è stato affrontato da La Pergola in varie sedi. Le considerazioni qui riportate sono tratte dal saggio Costituzione e integrazione europea: il contributo della giurisprudenza costituzionale, in Studi in onore di Leopoldo Elia, vol.I, Milano 1999, pp.815ss. Il brano riportato si trova a p.829.
[27] Op.cit., p.830. Alcune perplessità sulla sentenza 170/1984 vengono sollevate nel contributo di Giuseppe Tesauro, in Atti, cit., pp.33-44. Vi si dice, tra l’altro, che la sentenza “era apparsa e appare ancora oggi almeno disinvolta” (op. cit., p.36). Tuttavia, lo stesso Tesauro ricorda che per altri (tra i quali Leopoldo Elia), quella adottata nel caso in esame era davvero una soluzione necessaria.
[28] Op.cit., p.831.
[29] Caravale, Alla scuola di Costantino Mortati, cit., p.11.
[30] Per i primi cambiamenti (ma ve ne sono di successivi), v. Filippo Donati, La nuova disciplina della partecipazione alla elaborazione ed attuazione del diritto comunitario contenuta nella legge 24 aprile 1998 n. 128. In Osservatorio sulle fonti, a cura di Ugo De Siervo, Torino, 1999, pp.1-52.
[31] V. G.Tesauro in Atti, cit., p.37.
[32] Così chiamata perché svolge i suoi lavori a Venezia presso la Scuola Grande di S. Giovanni Evangelista.
[33] In questo senso, Annarosa La Pergola, in Liber Amicorum Antonio La Pergola, cit., Istituto Poligrafico dello Stato, 2008, p.11. Altri hanno espresso analoghi apprezzamenti. Sergio Bartole, in Atti cit., p.27, rileva che “La Pergola ha sempre considerato la Commissione come il compimento ed il coronamento della sua esperienza di giurista”; Vojin Dimitrijevic’, Direttore del Centro per i diritti umani di Belgrado, sottolinea in Liber Amicorum, cit., pp.98-101, che quella di La Pergola è una “response to a situation that emerged predominantly in Europe…For many it was sudden and for many others unexpected”. Fanz Matscher, professore emerito dell’Università di Salisburgo, ricorda, sempre in Liber Amicorum cit., p.187, che Antonio La Pergola,…créa la Commission de Venise avec l’appui du gouvernement italien…A’ l’origine, le but de la Commission consistait à assister les nouvelles démocracies, de l’est et du sud-est de l’Europe…mais très vite la sphère de la Commission s’est élargie pour s’étendre également aux autres pays européens et à certains états extra européens”. Cyril Svoboda, parlamentare della Repubblica Ceca, in Liber Amicorum, cit., p.256, afferma che the participation of the Commission in the democratisation of Europe is truly extraordinary. La Pergola’s contribution to this success is substantial.
[34] C. Pinelli, Professor La Pergola “constructive fantasy”, in Liber Amicorum cit., pp.241ss.
[35] Cfr. N.Olivetti, A.Reposo, In memoriam: Antonio La Pergola, D.P.C.E., 2007, pp.XV-XVII.
[36] Speech by Antonio La Pergola at the II Venice Conference in Liber Amicorum, cit., pp.29-38, spec. pp.35-36,
[37] L’intervento di Buquicchio è pubblicato (in francese) in Liber Amicorum, cit., pp.25-28.
[38] Op. cit., p. 25.
[39] Op. cit., p.26.
[40] Quale Presidente della Commissione per l’energia, la ricerca e la tecnologia dal 26 luglio 1989 al 14 gennaio1992, e della Commissione per la cultura, la gioventù, l’istruzione e i mezzi d’informazione, dal 15 gennaio 1992 al 18 luglio 1994, nonché come membro di altre Delegazioni e Commissioni.
[41] Vedi: A. La Pergola Sguardo sul federalismo e i suoi dintorni (una celebre dicotomia: “Stato federale-Confederazione” la Confederazione di tipo antico e moderno, l’idea europeistica di Comunità, in Dir.-Soc. 1992.
[42] The Badinter Commission for the Establishment of the Court of Arbitration and Conciliation.
[43] The Committee of Wise Persons on the restructuring of the Council of Europe.
[44] In un saggio di Gianni Buquicchio e Schnutz Rudolf Durr, The Venice Commission’s Action in Africa, che fa parte degli Essays in Honor of Ergun Ozbudun, Ankara, 2008, si legge (p.168) che: this experience made Mr La Pergola and with him the Venice Commission known in South-Africa and in countries interested in a success of the transition from apartheid to democracy. Più oltre (sempre p.168) viene specificato: the South-African authorities were most keen to benefit from the wealth of common knowledge in the constitutional field available through the Venice Commission.
[45] Due sono i contributi lapergoliani. Il primo si intitola: Presente e avvenire della Costituzione sammarinese. Alcune osservazioni preliminari ed è allegato al verbale della riunione tenutasi il 21 dicembre 1996. L’A. vi esamina la legge n. 59 del 1974 e rileva che essa è stata “introdotta nel sistema dei modi di produzione del diritto come fonte di rango costituzionale” (p.143). Più avanti, l’A. prospetta “la possibile revisione del testo attuale” (p.147). Considera “del pari importante,…che si rifletta sul tipo della garanzia configurato dall’art. 16 della legge n.59 del 1974 e delle relative norme di attuazione (legge 4 del 1989)”. V., p.150. Nel secondo contributo dal titolo Appunto sull’articolo16 della dichiarazione, allegato al verbale della riunione tenutasi il 7 novembre 1997, l’A. osserva, p.202, che nella legge 4/89 “il controllo sulle leggi è affidato allo stesso organo che le emana, laddove, secondo la logica ed esperienza dello Stato di diritto, occorre che esso sia trasferito ad un organo precostituito con i caratteri di un imparziale corpo giudicante”.
[46] Cfr. Flick, Atti, cit., p.59 e Caravale, Alla scuola di Costantino Mortati, cit.,p.13.
[47] Palazzo della Consulta, 4-5 aprile, 2002.
[48] A. La Pergola, Il Giudice costituzionale italiano di fronte al primato e all’effetto diretto del diritto comunitario: note su incontro di studio, in Giur. Cost. 2003, pp.2420, ss.
49 Id., p.2422.
50 Si è espresso in questo senso Valerio Onida nella relazione introduttiva all’incontro di studio di cui sopra, Op. cit,, pp.2429-2432.