di Justin O. Frosini

La reazione scomposta degli eurofobici tabloid inglesi testimonia in modo ecclatante l’importanza della sentenza emessa dalla High Court. Il Daily Mail ha definito i tre giudici “Nemici del popolo!” con tanto di foto “segnaletica” in prima pagina, il Sun ha parlato di una “sentenza bomba”, il Daily Express ha evocato il famoso discorso di Churchill “li combatteremo sulle spiagge”; e persino il compassato, seppur euroscettico, Daily Telegraph ha aperto con “I Giudici contro il Popolo”.

Mai nella storia del Regno Unito si era assistito ad un attacco così veemente contro la judiciary al punto che il Ministro della Giustizia Lizz Truss è stata fortemente criticata per il suo silenzio e quando finalmente la Ministra è intervenuta a difesa del sistema giudiziario britannico molti osservatori hanno comunque commentato che era “too little too late”.

Questa reazione dei tabloid non ci deve però sorprendere in quanto sono anni che criticano in modo feroce tutto ciò che ha a che fare con l’Europa creando un forte senso di antipatia (se non addirittura di vero e proprio odio) nei confronti delle istituzioni europee. Basti pensare che ogniquavolta l’Inghilterra gioca una partita di calcio contro la Germania questi stessi quotidiani rievocano la seconda guerra mondiale (con effetti tra altro quasi sempre negativi se si considera che dopo la vittoria ai mondiali del 1966 l’Inghilterra ha quasi sempre perso contro la Germania in partite ufficiali…).

Venendo alla sentenza R (Miller) v Secretary of State ha davvero ragione il Prof. Ferrari quando afferma che la decisione “è un piccolo sommario di diritto costituzionale britannico”. Infatti, per i cultori del diritto pubblico comparato questa sentenza è un piacere da leggere e si intuisce subito che è stata scritta da un collegio di giuristi sopraffini. Per quanto concerne molte parti della sentenza e, in particolare, ai limiti all’esercizio della Royal Prerogative ci rimettiamo al commento proprio di Ferrari, nonché dei colleghi Carboni e Martinelli per soffermarci, invece, sulla parte finale della sentenza dove si parla degli effetti giuridici del referendum del 23 giugno. Per coloro che non hanno letto la comparsa di risposta del Governo salta subito all’occhio scoprire che esso non ha cercato in alcun modo di difendere la propria posizione, affermando che il referendum del 23 giugno fosse giuridicamente vincolante. Ciononostante, con uno stile assai garbato, la High Court ha comunque colto l’occasione, pur non essendo obbligata a farlo dato che la questione in punto di diritto concerneva i limiti all’esercizio della prerogativa regia, per ribadire che il referendum era soltanto consultivo. Ad avviso di chi scrive i paragrafi 105 a 108 costituiscono un passaggio estremamente importante della sentenza e uno strumento assai utile per smentire tutti coloro che negli ultimi mesi hanno sostenuto la tesi secondo la quale con il Referendum Act 2015 il Parlamento aveva “delegato” al Popolo britannico la decisione sulla permanenza o meno del Regno Unito nell’Unione europea. Inoltre, questa parte della sentenza confuta anche le tesi di molti colleghi italiani che hanno sostenuto che domandarsi se il referendum del 23 giugno fosse vincolante o meno era “metodologicamente fallato” poiché non si possono applicare le categorie del diritto “continentale” ad un ordinamento che non prevede, per quanto concerne l’istituto referendario, distinzioni di questo genere. Ebbene, non è così e ciò è stato spiegato agli stessi membri del Parlamento in modo chiaro in un briefing paper pubblicato il 3 giugno 2015 e citato dalla stessa High Court (v. para. 107). Infatti, nel paragrafo intitolato proprio “Tipologie di referendum” si dice che “Questo disegno di legge propone l’indizione di un referendum sull’appartenenza del Regno Unito all’Unione europea entro il 2017. Il disegno di legge non contiene né alcun obbligo per il Governo del Regno Unito di dare applicazione al risultato del referendum né stabilisce una scadenza per uscire dall’Unione europea” (v. p. 25, corsivo nostro).

Certo, chi scrive è ben consapevole che politicamente non si può ignorare che, con un’affluenza alle urne superiore alle elezioni politiche del 2015, la maggioranza dei britannici (rectius inglesi e gallesi) ha votato per la Brexit, ma giuridicamente deve essere chiarito una volta per tutte che il referendum era meramente consultivo. Dal momento che il Governo May stesso ha evitato di mettere in discussione la natura del referendum è lecito chiedersi perché esso non abbia voluto coinvolgere sin dall’inizio il Parlamento? Questa domanda diventa ancor più rilevante considerando il fatto che la decisione della High Court era stata preceduta da un rapporto da parte della commissione affari costituzionali della Camera dei Lords (v. The Invoking of Art. 50 Select Committee on the Constitution, 4th Report of Session 2016-17) in cui ha affermato che:

“nella nostra democrazia rappresentativa, è costituzionalmente appropriato che sia il Parlamento a decidere come procedere dopo il referendum. Ciò significa che il Parlamento dovrebbe svolgere un ruolo centrale sia nella decisione di attivare la procedura prevista dall’Art. 50, sia nella successiva fase di negoziazione, nonché nell’approvazione o meno delle condizioni in base alle quali il Regno Unito uscirà dall’Unione europea” (House of Lords 2016, 9, corsivo nostro).

Quindi perché Theresa May e il suo gabinetto vogliono evitare il coinvolgimento del Parlamento? Qui dobbiamo inevitabilmente passare dal piano giuridico a quello politico. Il primo ministro Theresa May è una Brexiter che soltanto per convenienza politica durante la campagna referendaria si è travestita da Remainer. Quando il 19 febbraio Cameron tornò da Bruxelles sventolando, come Chamberlain dopo la conferenza di Monaco del 1938, l’accordo con Tusk lei ha accettato di appoggiare il premier soltanto perché convinta che il Remain avrebbe prevalso e non voleva pregiudicare il suo ruolo nel governo Cameron. La dimostrazione delle sue vere convinzioni è data dal fatto che quando era ministro degli interni sosteneva con convinzione quello che possiamo definire “Brexit 2.0” vale a dire l’uscita del Regno Unito dalla CEDU: insomma chi sostiene una posizione così estrema non può essere un’europeista convinta. La verità è che siamo di fronte a quella “eterogenesi dei fini” di cui parla Ferrari. Il primo ministro e i brexiters del suo gabinetto vogliono ridare piena sovranità al Parlamento senza però passare per il Parlamento. La May teme il suo stesso partito che dai tempi del dibattito sul Trattato Unico europeo a metà degli anni ottanta ad oggi si è costantmente diviso sulla questione europea. Theresa May teme di fare la fine dei suoi tre precedessori – Margaret Thatcher, John Major e David Cameron – tutti caduti, per motivi diversi, sull’Europa. Basti rivisitare l’orribile campagna referendaria e gli scontri a calor bianco tra esponenti tories per capire che questo pericolo sussiste ancora. In sintesi, il partito che, guidato da Edward Heath, ebbe il grande merito di portare il Regno Unito in Europa ora non sa come uscirne. La maggioranza del gruppo parlamentare del partito conservatore era a favore del Remain e buona parte degli altri gruppi è sulla stessa posizione. Infatti, il giorno stesso in cui è stata resa nota la sentenza R (Miller) un gruppo di deputati laburisti e conservatori si è riunito con l’intenzione di predisporre un documento con cui chiedere alla May di portare la questione in Parlamento. All’indomani della sentenza della High Court, e in attesa della sentenza della Corte suprema che sarà emessa il 5 dicembre, Theresa ha fatto “schioccare la frusta” dicendo ai propri deputati che devono rispettare la volontà popolare votando a favore dell’attivazione della procedura ex Art. 50 TUE e sicuramente riuscirà a convincere qualcuno, ma con una maggioranza così risicata che potrebbe non essere sufficiente. In ogni caso, anche ove la Corte suprema dovesse confermare la sentenza della High Court e il Governo fosse obbligato a un passaggio parlamentare la situazione rimarrebbe ingarbugliata perché rimane da capire su cosa voterebbe il Parlamento.

A nostro avviso l’unica via per risolvere sia politicamente e che giuridicamente la questione sarebbero le elezioni anticipate dando così la parola, in modo costituzionalmente appropriato, al Popolo britannico, e nel contempo salvaguardando uno dei pilastri dell’ordinamento costituzionale del Regno Unito: la sovranità del Parlamento. Infatti, se il partito conservatore includesse esplicitamente nel suo manifesto elettorale la Brexit (con maggiori dettagli rispetto al tipo di accordo che intende cercare con l’Unione europea) e vincesse le elezioni allora avrebbe un chiaro e incontestabile mandato per procedere con la Brexit. C’è però un problema anche sotto questo punto di vista. Infatti, dopo l’approvazione del Fixed Term Act nel 2011 il potere di scioglimento non è più nelle mani del primo ministro. In base a questa legge lo scioglimento anticipato ci può essere soltanto se il governo viene sfiduciato e il Parlamento non è in grado di esprimere la fiducia ad un nuovo esecutivo entro 14 giorni, oppure nel caso di una deliberazione da parte di due terzi dei membri della Camera dei Comuni. Se decide per uno snap election la May ha due possibilità: accordarsi con l’opposizione oppure utilizzare l’escamotage utilizzato in Germania da Helmut Kohl nel 1983 e da Gerhard Schroeder nel 2005, vale a dire chiedere un voto di fiducia e perderlo di proposito facendo uscire dalla Camera qualche suo deputato al momento della votazione: nell’attuale contesto politico, tuttavia, questa seconda ipotesi sarebbe un vero e proprio azzardo politico.

Comunque il punto è che il primo ministro Theresa May deve abbandonare una volta per tutte il suo mantra “Brexit means Brexit”, che la sta rendendo ogni giorno più ridicola, e assumersi le sue responsabilità politiche da primo ministro e leader del partito conservatore, trovando un’adeguata soluzione giuridica e costituzionale senza cedere alle tentazioni populiste che, tra altro, rischiano di diventare ancora più forti dopo la vittoria (non inaspettata per chi scrive) di Donald Trump alla presidenza statunitense.

Oppure possiamo semplicemente continuare a credere a Mr Podsnap, il personaggio dickensiano di “Il Nostro comune amico”, che disse “Noi inglesi siamo molto fieri della nostra Costituzione, signore. Ci fu largita dalla Provvidenza. Nessun altro paese ha avuto questo favore.”, ossia affidare la Brexit Strategy alla Provvidenza e sperare che vada tutto per il verso giusto…