R (Miller) -V- Secretary of State for Exiting the European Union: eterogenesi dei fini e populismo in una nuova pagina della storia britannica.
La decisione della High Court del 3 novembre (R (Miller) -V- Secretary of State for Exiting the European Union) non può dirsi inattesa, almeno da quanti, giuristi, politologi e giornalisti, seguissero con attenzione l’evoluzione della vicenda Brexit.
Già il 13 settembre il Constitution Committee della House of Lords aveva pubblicato un rapporto nel quale l’inappropriatezza di procedimenti che tagliassero il Parlamento fuori dai circuiti decisionali sulla vicenda Brexit o comunque non gli attribuissero un ruolo centrale veniva fortemente rimarcata. Il 28 ottobre, poi, era stata depositata la decisione della High Court di Belfast in composizione monocratica, che era giunta a conclusioni non ostili alla procedura in corso, ma vi era pervenuta attraverso percorsi logici per un verso molto cauti e per un altro assai circoscritti al caso nordirlandese. La cautela si identifica con il ricorso alla versione britannica della “political question doctrine”, ovvero la riconducibilità della materia dei trattati internazionali alla “high policy”: il che poteva anche spiegarsi con la natura periferica della giurisdizione in questione. La limitatezza del perimetro si ricollega al rapporto tra l’uscita dall’Unione Europea del Regno Unito e le peculiari condizioni del Northern Ireland Act del 1998. Che il problema si riaffacciasse nel canale giurisdizionale centrale del Paese, sfrondato di profili accessori e maturo per una decisione di alto profilo, era ovvio.
La decisione, unanime, del collegio è un piccolo sommario di diritto costituzionale britannico, completo di citazioni classiche e di richiami ai principi costituzionali tradizionali, non senza pagine di statutory interpretation, laddove in realtà risiede forse qualche minimo indizio di debolezza logica.
I par. 18-36 contengono la sintesi dei dati essenziali del regime politico nella sua conformazione attuale: principio democratico, plurinazionalità, rule of law, distribuzione (se non separazione) dei poteri, azionabilità delle regole costituzionali, principio di rappresentanza, primato del Parlamento e della sua fonte tipica, salvo riconoscimento spontaneo da parte del primo di un diritto superiore nella forma della seconda, con simmetrico mantenimento del potere di revoca di tale cessione della sovranità con la medesima tecnica. Anche la sintesi del rapporto tra Parliamentary sovreignty e Crown prerogative nella prospettiva diacronica della storia inglese e dell’evoluzione della giurisprudenza è asciutta, lineare e completa. Il tutto costituisce la premessa maggiore della conclusione principale: che cioè la Corona, pur disponendo di una riserva tradizionale di potere estesa al diritto internazionale, non può sostituirsi al Parlamento nel disporre, ampliandone o restringendone l’ambito di garanzia, di diritti individuali, il cui fondamento normativo sia reperibile indifferentemente nella common law o negli statutes (par.33).
Tutti gli altri passaggi della sentenza sono appendici logiche. Al più sviluppano la premessa minore. In particolare, la tassonomia dei diritti generati dallo European Community Act 1972 e dal diritto delle Comunità e dell’Unione prodotto negli anni successivi, divisi (i) in diritti fruibili nel Regno Unito ma replicabili dal Parlamento in caso di uscita dall’Unione Europea, (ii) esercitabili da sudditi britannici all’estero e (iii) fruibili in patria ma non replicabili (par. 57-66), serve in sostanza solo a negare la loro comprimibilità, o piuttosto la loro tangibilità, da parte dell’Esecutivo, in assenza di delega parlamentare o almeno di una implicita autorizzazione ricavabile in via interpretativa.
Di eccezionale nitore il par. 83, in particolare, in cui è affrontato il tema dei poteri del Parlamento di incidere su principi di fondo (background principles) solo a condizione che lo faccia esplicitamente, anzi tanto più chiaramente in quanto il principio, radicatosi con forza, sia presidiato da presunzioni favorevoli più forti: così per il divieto di retroattività, l’accesso alle corti, la protezione dei diritti fondamentali. È, questa, una pagina di elevatissima civiltà giuridica, che ha molto da insegnare anche alle corti costituzionali di ordinamenti a costituzione scritta e rigida, su cui sarebbe bene riflettere con attenzione.
La chiusura del cerchio passa poi per due argomentazioni ulteriori, di rango diverso e inferiore, ma comunque rilevanti per la completezza del quadro interpretativo. La prima (par. 89-91) è il distinguishing da ex p Rees-Mogg, in cui il tema del contendere era rappresentato dalla possibile esenzione dalla necessità di ratifica espressa del Protocollo per le politiche sociali, in quanto espansivo dei poteri delle Comunità europee, in quanto eventualmente riconducibile alle clausole generali dell’Act del 1972 e di successivi statutes quali European Parliamentary Elections Act 1978 e European Communities (Amendment) Act 1993. Sullo stesso piano si colloca il distinguishing rispetto alla High Court di Belfast (par. 103-104), fondato sulla diversità di oggetto, in quel caso rappresentato dal rapporto tra il Northern Ireland Act 1998 e i poteri di prerogativa, ovvero dal rapporto tra autonomie oggetto di devoluzione e organi di vertice del Regno.
La seconda argomentazione è il lungo passaggio (par. 92-94) in cui si effettua un’analisi a tappeto dell’Act del 1972, questa volta nel solo segno della statutory construction al di fuori dei principi costituzionali e di suggestioni europee, per escludere che il Parlamento abbia voluto limitare il proprio potere ed ampliare quello della Corona e del Governo in punto di eventuale ritiro dalle istituzioni europee. Questa ricerca dell’intent legislativo lascia affiorare, come si è detto, qualche traccia di approccio un po’ scolastico, con la paradossale conclusione che una delle massime corti britanniche riesca più persuasiva come interprete costituzionale che non legislativo.
Sul piano delle valutazioni di sistema, si verifica un singolare rovesciamento di piani. I contestatori post-referendari di Brexit si trovano a difendere i principi più radicati del costituzionalismo britannico, consacrati dalla Gloriosa Rivoluzione e codificati da prassi secolari. I fautori di Brexit si impegnano invece per la sufficienza e la piena legittimità di una procedura tutta incentrata sulla sufficienza del referendum, tesi che mina alla base il primato del Parlamento e in certo modo capovolge le risultanze della vittoria del Parlamento nel 1688. Una sorta di doppia eterogenesi dei fini delle contrapposte teorie. Qui almeno gli effetti, forse deteriori rispetto alla tradizione, del diritto europeo e probabilmente del costituzionalismo statale europeo, si sono fatti sentire. Il paradosso del rimescolamento di carte è che chi vorrebbe restare nell’UE si serve delle teorie della sovranità parlamentare classiche e a base peculiare nazionale, mentre chi vorrebbe che l’uscita e le sue premesse nazionalistiche si dessero per suggellate deve invocare dinamiche extraparlamentari che incrinano il costituzionalismo domestico. Che ci si trovi davanti ad un altro risvolto del populismo che non ha risparmiato negli ultimi dieci anni neppure il Regno Unito?
Questa ipotesi, su un diverso piano, pare suffragata anche dalla reazione dei media britannici alla decisione giudiziale. Molti dei giornali popolari inneggiano al tradimento (The Sun), additano i tre componenti il collegio a “nemici del popolo” (Daily Mail), invitano a combattere senza sosta (Daily Express), mentre solo il Guardian più timidamente e più decisamente il Financial Times spezzano qualche lancia a favore del risultato giudiziale, oltre che della possibile reviviscenza del rifiuto di uscire dall’UE. I giudici sono ora attaccati personalmente, ma prima ancora portati alla ribalta come negli Stati Uniti, con fotografie e ricostruzione di dettagli della vita attuale e di quella precedente: Sir Therence Etherton atleta e gay, Lord Thomas of Cwmgiedd ha contribuito in patria e da Vienna a studi sull’integrazione europea; Lord Sales ha lavorato oltre vent’anni fa in uno studio legale con cui collaborava Tony Blair. Sia i giudici come categoria che una parte della stampa hanno reagito vivacemente a questa sovraesposizione mediatica di magistrati. Ma anche qui, forse è il caso di dire: è il populismo, amici.
Si aprono ora, comunque, scenari incerti: ricorso del Governo alla Supreme Court; possibile voto contrario del Parlamento a Brexit, con spaccature trasversali alle party lines e dimissioni già iniziate di qualche MP; incerto ruolo dei Lords; possibile secondo referendum con più precisa definizione del suo ruolo e della sua efficacia; fratture nell’impianto multinazionale del Regno Unito con prese di posizione di Scozia ed Irlanda del Nord in funzione di tornaconti nazionali nei rapporti con l’UE. I prossimi mesi promettono di costituire una pagina molto interessante, tra le non poche che la storia britannica ha sin qui riservato.