Pino Pisicchio - 13 novembre 2018

 

Una parte non irrilevante degli osservatori internazionali (1) trae presagi foschi sulla tenuta del governo Conte e scommette sull’ineluttabilità della fine anticipata della XVIII legislatura, per difficoltà nella tenuta dei conti, per  incompatibilità politica tra i due partiti di governo, per calcolo elettorale, per il rischio di una inesorabile e veloce evaporazione del consenso, in una stagione che mostra di non conoscere più il voto di appartenenza e le fedeltà politiche. Lasciamo, per un momento,di lato la questione se i foschi presagi sulla durata del Governo possano risultare attendibili, (considerato che viaggiano sulle ali dell'imponderabile perché poggiano sulle  non sempre decrittabili volizioni della politica) e domandiamoci: visto che il 26 maggio del 2019 si dovrà andare al voto per eleggere la rappresentanza italiana al Parlamento europeo, si può ipotizzare, nel caso in cui, ovviamente, ci fossero i tempi previsti dalla Costituzione e dalle leggi ordinarie per lo scioglimento del parlamento e l’indizione dei comizi elettorali (prerogative queste ultime consegnate nelle mani  del Capo dello Stato ai sensi degli artt.88 e 87 Cost.), di andare al voto nello stesso giorno  per le elezioni  politiche ed europee? La domanda è meno eccentrica di quanto non appaia perché il giorno dello svolgimento delle operazioni di voto per eleggere la rappresentanza italiana in seno  al parlamento europeo nella storia elettorale del nostro paese non ha mai coinciso con quello del voto per il parlamento nazionale. In due sole circostanze è avvenuto che il voto per il rinnovo dei parlamento italiano ed europeo cadessero nello stesso anno: il 1979 ed il 1994.  Nel 1994 si votò il 27 e 28  marzo per il parlamento nazionale e il 12 giugno per quello europeo. Nel 1979 si votò per le europee a distanza di una sola  settimana dalle elezioni politiche: il 10 giugno per le prime e il 3 e 4  giugno per le elezioni al parlamento nazionale.  Il differimento tra i due momenti elettorali, in realtà, non discese  da qualche remoto impedimento di natura giuridica: non  si rintracciano ostacoli  nei trattati europei e neppure nelle leggi italiane,che, invece, a partire dal 2011 si orientarono addirittura nella direzione opposta. Risale, infatti, alla XVI legislatura la tendenza ad abbinare le consultazioni elettorali da svolgere nel corso dell’anno, al fine di contenere gli oneri finanziari(2). È il decreto legge del 6 luglio 2011, n.98 (3), poi convertito in legge, ad istituire l’election day, che all’art. 7, secondo comma, stabilisce: “2. Qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia le consultazioni di cui al comma 1 si effettuano nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo.” Dunque nessun impedimento a  votare nello stesso giorno, ma, anzi,  un obbligo a scegliere  la via dell’election day. Potrebbe piuttosto valutarsi una ragione di opportunità politica che deporrebbe a sfavore di un combaciamento delle  date  quando il voto per il parlamento nazionale si svolge in due giorni,di domenica e lunedì, mentre quello per il Parlamento europeo in un giorno solo: l’asimmetria temporale potrebbe incidere negativamente sulla partecipazione, tagliando fuori dal voto per l’Europa chi, seguendo un’abitudine elettorale consolidata si recasse al voto il lunedì, trovando così le urne europee già chiuse, poiché per i rappresentanti a Bruxelles si vota in un solo giorno. Questo è un argomento che l’ordinamento italiano ha affrontato e risolto in occasione del voto amministrativo almeno in due circostanze, nel 2004 (4) e nel 2009, consentendo la concomitanza con il voto per l’ elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo nelle due giornate del sabato e della domenica. Esaminando, peraltro, i due unici episodi elettorali in cui avrebbe potuto verificarsi la sovrapposizione del voto politico ed europeo, cioè il 1979 ed il 1994, è utile far riferimento ai contesti. La sfasatura dei tempi tra le elezioni politiche ed europee del ‘94, infatti, non appare originata da un qualche impedimento, né dalla volontà politica di attribuire autonoma rilevanza a due momenti di alta espressione della sovranità popolare, evitando di disperdere nella coscienza del corpo elettorale la consapevolezza del gesto che si andava a compiere: la data del voto per il parlamento italiano venne dettata dalle procedure legate ai tempi ristretti della crisi che portò allo scioglimento anticipato del parlamento. E così fu anche  nell’unico esempio che potrebbe apparire storicamente significativo, quello del 1979, quando si votò nel mese di giugno sia per le elezioni politiche anticipate che per le europee ma a distanza di una settimana. Anche in quel caso, la sfasatura tra i due momenti elettorali veniva imposta dalle procedure dettate dall’anticipo delle elezioni politiche e dalla scelta discrezionale del capo dello Stato. Ma se il voto per il rinnovo del parlamento nazionale si svolge, come è avvenuto il 4 marzo 2018, utilizzando solo la domenica non esistono ragioni che ostino alla celebrazione di un election day con il voto per il rinnovo della rappresentanza italiana al parlamento europeo. Anzi, l’art.7 secondo comma del dl del 98 obbligherebbe ad un percorso definito, al netto delle prerogative del Presidente della Repubblica, le cui valutazioni, apprezzate le circostanze e i contesti istituzionali di sua competenza, potrebbero non conciliarsi con la previsione della norma. Teoricamente, pertanto, nihil obstat a che il 26 maggio del 2019 gli italiani possano recarsi alle urne per celebrare la prima esperienza di elezione contestuale dei rappresentanti al parlamento nazionale ed europeo. Ove mai si verificasse una traumatica ragione di interruzione anticipata della legislatura e il Capo dello Stato, valutate le circostanze, decidesse di procedere allo scioglimento delle Camere, di indire le nuove elezioni e ove mai il voto per il parlamento nazionale riuscisse a svolgersi nel giorno coincidente con quello stabilito per il voto europeo, tenendo conto della complessa concatenazione di tempi prevista dall’ordinamento italiano(5). Una convergenza di “se”in equilibrio instabile, che però, non inficia la legittimità dell’ipotesi teorica.

 

 

1)A  partire da poco più di un mese dall’insediamento del nuovo governo le agenzie di rating inserirono nei loro rapporti periodici previsioni poco lusinghiere sulla possibilità di durata dell’Esecutivo a guida Conte. Fu Fitch, l’importante agenzia internazionale di valutazione del credito  nel rapporto di giugno 2018 ad affermare che :"Non ci aspettiamo che questo governo vedrà la fine della legislatura "E prevediamo una crescente possibilità di elezioni anticipate nel 2019". Secondo  l’agenzia di rating, inoltre, c'è "un alto grado" di incertezza politica e "incoerenza tra il costo delle nuove misure fiscali e il suo dichiarato obiettivo di ridurre il debito pubblico". Analoghe considerazioni e prognosi sul futuro politico della legislatura venivano avanzate dalla banca d’affari Goldman Sachs il 31 ottobre (cfr. sito Agi), a chiusura di un ciclo di valutazioni analoghe espresse da Ig Markets e JP Morgan il 16 ottobre (cfr. Milano Finanza 16 ottobre)

 

2)Tre interventi legislativi nel 2009 cominciarono a tracciare un impianto normativo orientato al principio del combaciamento delle date di svolgimento delle scadenze elettorali che avessero una cadenza programmata. Il più importante è il decreto legge 27/gennaio/2009, n.3 che stabilisce lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee e delle elezioni amministrative del 2009, prevedendo che lo svolgimento delle operazioni di voto dovesse svolgersi, diversamente dal solito (che per consuetudine italiana cadono la domenica e il lunedì) , di sabato e di domenica per consentire l’allineamento con le giornate utili per il  voto indicate dalle istituzioni europee. Un secondo intervento è la legge 40/2009 che ha consentito il contemporaneo svolgimento dei referendum, da tenersi nel 2009, con i ballottaggi per le elezioni dei presidenti delle province e dei sindaci, accogliendo, per gli adempimenti comuni, l’applicazione della normativa sui referendum. A tal fine la legge ha disposto lo svolgimento dei referendum abrogativi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 30 giugno, introducendo così una deroga per il solo 2009, alla disciplina generale, in base alla quale la data del referendum deve essere fissata in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno. Il terzo intervento del 2009 è il decreto legge 18 settembre 2009 n.131 , inoltre, ha abbinato il primo turno delle elezioni amministrative del 2010 con le elezioni regionali. Va ricordato, peraltro che, fin dalle elezioni amministrative del 2000 si sperimentò, al fine del conseguimento di un risparmio finanziario delle spese organizzative per la celebrazione delle giornate elettorali, la concentrazione in un solo giorno delle operazioni di voto  per le elezioni amministrative (16 aprile 2000 il primo turno e 30 aprile il secondo). Più recentemente  il Parlamento ha confermato la  tendenza alla concentrazione delle consultazioni elettorali. In questo senso, infatti, si muove la L. 190/2015, art. 1 (che ha modificato l'art. 5 della L. 165/2004, recante i principi fondamentali per le elezioni regionali), che introduce  la possibilità di svolgere le elezioni regionali anche entro i 60 giorni successivi alla scadenza della durata in carica dei consigli regionali precedenti, mentre in precedenza si poteva votare esclusivamente prima della scadenza della legislatura, in una delle quattro domeniche antecedenti. Il sistema è stato reso ancora più flessibile con l'introduzione della possibilità di indire le elezioni anche nei sei giorni successivi alla 60° giorno dopo la scadenza della legislatura, se questo coincide con un giorno feriale (D.L. 27/2015, conv. L. 59/2015).

3)Il dl98/2011, convertito con L.15/7/2011, “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, è significativamente collocato nel titolo I, “Disposizioni per il controllo e la riduzione della spesa pubblica, nonché in materia di entrate”.  Il primo comma dell’art.7, così recita: “1.A decorrere dal 2012 le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno.” L’introduzione in via generale dell’election day, trova un limite nella “compatibilità” di “quanto previsto dai rispettivi ordinamenti”.

 

4)Nel 2004 le elezioni amministrative ed europee si celebrarono il 12 e 13 giugno, nel 2009 il 6 e 7 giugno. Nei due turni elettorali si votò per il rinnovo delle amministrazioni comunali e provinciali in importanti centri come Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Venezia.

5)La tempistica viene minuziosamente dettata dall’art.11, T.U.361/1957 e all’art.5 comma 8 del DPR 104/2003.