Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di pubblicazione delle opere che compongono la “Collana Opere Prime” (in seguito: Collana) dell’Associazione di diritto pubblico comparato ed europeo (in seguito: Associazione).


Art. 2 – Finalità

La Collana raccoglie studi monografici aventi ad oggetto temi inerenti al diritto pubblico comparato e al diritto internazionale ed europeo, che costituiscono opere prime dei membri dell’Associazione al momento della proposta di pubblicazione che non ricoprono funzioni di ruolo in quanto professori associati, straordinari o ordinari, redatti in lingua italiana o in altra di uso scientifico corrente.

Gli scritti pubblicati nella Collana devono avere carattere di originalità e qualità corrispondenti agli standard determinati a livello nazionale e internazionale.

Sono in ogni caso garantiti nel processo di valutazione degli scritti di cui viene chiesta la pubblicazione nella Collana la libertà di ricerca ed il pluralismo ideologico e metodologico.


Art. 3 – Organo direttivo

La Direzione Scientifica della Collana è formata da cinque componenti eletti a maggioranza dei suoi membri dal Consiglio Direttivo dell’Associazione fra i professori ordinari membri dell’Associazione che abbiano i titoli per partecipare alle Commissioni di abilitazione scientifica nazionale per professori di ruolo.

Non può essere eletto membro della Direzione scientifica più di un professore ordinario in servizio presso la stessa sede universitaria.

I componenti della Direzione Scientifica restano in carica per tre anni e possono essere rieletti successivamente solo per un altro mandato. In caso di cessazione dell’incarico di uno o più componenti prima della scadenza dei tre anni, il Comitato Direttivo provvede tempestivamente, e non oltre i 30 giorni, ad elezioni suppletive. I membri subentranti restano in carica fino alla scadenza del mandato triennale degli altri componenti della Direzione Scientifica.

In occasione del suo insediamento, la Direzione Scientifica elegge a maggioranza, al suo interno, un Direttore responsabile, che resta in carica per un mandato triennale rinnovabile.


Art. 4 – Richieste di inserimento in Collana

La richiesta di inserimento in Collana viene indirizzata da parte dell’interessato al Direttore responsabile, che la comunica agli altri membri della Direzione scientifica nonché al Presidente del Consiglio Direttivo. Ad essa viene allegata l’opera, in cinque copie, anche in formato elettronico.

L’interessato è tenuto a comunicare nella richiesta i nominativi dei professori che potrebbero essere in una delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 7.


Art. - 5 Verbalizzazione


Il Direttore responsabile predispone un Registro nel quale sono conservate le proposte di inserimento nella Collana di Dipartimento e, altresì, le deliberazioni della Direzione Scientifica della Collana e i pareri dei revisori.


Art. - 6 Esame delle proposte di inserimento in Collana

La Direzione Scientifica esamina le proposte di inserimento in Collana comunicate dal Direttore responsabile e dispone l’invio ai revisori entro quarantacinque giorni dalla ricezione della proposta.

Ciascun membro della Direzione Scientifica predispone al riguardo un parere scritto. La Direzione Scientifica predispone quindi un parere collegiale, che deve essere approvato dalla maggioranza dei componenti.


Art.7 - Nomina dei revisori

Qualora l’opera sia valutata positivamente dalla Direzione, quest’ultima nomina tre revisori, all’interno di un elenco di professori ordinari, anche in quiescenza appartenenti al settore (o ai settori) scientifico-disciplinare (scientifico-disciplinari) cui afferisce l’opera da valutare.

Possono essere inseriti nell’elenco anche professori ordinari o equivalenti inquadrati in università straniere.

L’opera viene inviata in forma anonima ai revisori e viene salvaguardato l’anonimato anche per i revisori estratti.

L’elenco dei revisori è compilato dalla prima Direzione Scientifica eletta in base al presente regolamento. Esso viene periodicamente rivisto o integrato , specie in caso di perdita dei requisiti da parte di uno o più revisori. Nell’elenco sono inclusi almeno nove professori ordinari per ciascun settore scientifico-disciplinare.

Non possono assumere la qualità di revisore i professori che:

siano in servizio o abbiano prestato servizio presso le Facoltà o Dipartimenti in cui si sia svolta la formazione dell’autore dell’opera sottoposta a revisione;

abbiano un rapporto di parentela entro il quarto grado o di affinità con l’autore dell’opera;

abbiano in precedenza valutato l’opera o ne abbiano seguito lo svolgimento.


Art. 8 – Valutazione da parte dei revisori

I revisori ricevono dalla Direzione Scientifica copia dell’opera di cui è richiesta la pubblicazione in Collana. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione dell’opera, essi esprimono un parere scritto, nel quale valutano se l’opera rivesta le caratteristiche di scientificità per la pubblicazione nella Collana. I pareri sono inseriti nel Registro di cui all’art. 5.

Qualora il termine predetto non sia rispettato, la Direzione Scientifica della Collana sollecita il revisore affinché presenti nel tempo più breve possibile il suo parere. In caso di ritardo superiore a venti giorni, la Direzione della Collana sostituisce il revisore, osservando i criteri fissati all’art. 7.


Art. 9 – Deliberazione definitiva sull’inserimento in Collana

La Direzione Scientifica, ricevuti i pareri dei revisori, li esamina al fine di deliberare definitivamente sull’inserimento dell’opera in Collana.

Qualora i pareri siano in maggioranza negativi, la Direzione ne dà comunicazione all’autore.

Qualora i pareri siano positivi, ma suggeriscano di apportare correzioni o integrazioni all’opera, la Direzione Scientifica ne dà comunicazione all’autore. Questi, esaminate tali indicazioni, sottopone a revisione l’opera. Al termine della revisione, l’autore può chiederne l’inserimento in Collana con una proposta motivata, nella quale dà conto del modo in cui sono stati considerati i pareri dei revisori.

Sulla base della proposta motivata dell’autore, la Direzione Scientifica delibera sull’inserimento dell’opera in Collana.


Norma transitoria

In sede di prima applicazione e sino all’emanazione dei criteri per i componenti delle Commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale per professori di ruolo, i componenti della Direzione Scientifica sono scelti tra coloro i quali abbiano pubblicato almeno quattro lavori su riviste scientifiche di rilevanza nazionale o internazionale, enciclopedie od opere collettanee, oppure un lavoro monografico nei tre anni precedenti quello in cui avviene la nomina. In sede di prima applicazione, i componenti restano in carica fino all’adozione dei detti criteri.