STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DIRITTO PUBBLICO COMPARATO ED EUROPEO

VERSIONE EMENDATA (23 giugno 2022)

 

Art. 1 – Denominazione

È costituita l'Associazione denominata "Associazione di Diritto pubblico comparato ed europeo".

 

Art. 2 – Finalità

1. L’Associazione non ha fini di lucro. È suo scopo lo svolgimento d’attività di promozione nel settore della cultura giuridica, favorendo il dibattito fra studiosi ed operatori in ambito nazionale ed internazionale, con particolare riguardo al diritto pubblico comparato, al diritto dell’Unione europea e al diritto internazionale.

2. Per conseguire le finalità di cui al comma 1 l’Associazione può:

a) organizzare riunioni, conferenze, convegni e seminari;

b) editare bollettini, rapporti, riviste, libri ed ogni altra pubblicazione cartacea, audiovisiva o multimediale, comprese l’attivazione e la gestione di siti internet, social media e similari;

c) accordare il proprio patrocinio, anche finanziario, a congressi, a pubblicazioni e ad ogni altra iniziativa conforme ai propri scopi;

d) aderire o collegarsi ad altri organismi nazionali o internazionali che perseguano finalità analoghe alle proprie;

e) offrire servizi connessi alle proprie attività statutarie.

3. È fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L’Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.PR. 22.12.1986 n. 917 e successive modificazioni e integrazioni.

 

Art. 3 – Sede

1. L’Associazione ha sede presso l’Istituto di diritto comparato "Angelo Sraffa" dell’Università commerciale "Luigi Bocconi", in via Roentgen, 2, Milano.

2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria. La relativa delibera è adottata dall’Assemblea dei soci a maggioranza dei due terzi. 

 

Art. 4 Patrimonio

1. Il patrimonio è formato da:

a) beni mobili e immobili a qualsiasi titolo acquisiti;

b) le quote associative ed eventuali contributi volontari degli associati che possono essere richiesti in relazione alle necessità e al funzionamento dell’Associazione;

c) i redditi di beni patrimoniali;

d) i contributi di enti pubblici e di altre persone fisiche e giuridiche, nonché le eventuali raccolte pubbliche di fondi, nei limiti consentiti dalla legge;

e) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

f) eventuali entrate per servizi prestati dall’Associazione.

 

Art. 5 – Soci

1. Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti, che ne condividono gli scopi.

2. Sono soci tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Consiglio direttivo.

3. I soci versano la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio direttivo; nello stabilire la quota il Consiglio direttivo tiene conto dell’esigenza di provvedere al finanziamento delle riviste “Diritto pubblico comparato ed europeo” e “Dpce online”. 

4. La quota può essere differenziata tra le persone fisiche e le persone giuridiche, nonché in relazione alle tipologie dei soci. Per i soci titolari solo di borse di studio, di assegni di ricerca o di contratti a tempo determinato, la quota è ridotta rispetto alle altre tipologie di soci.

5. I soci che non presentano per iscritto le proprie dimissioni entro il 31 ottobre d’ogni anno sono considerati soci anche per l’anno successivo e obbligati al versamento della quota annuale d’associazione.

6. Il contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

7. L’adesione è a tempo indeterminato. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

 

Art. 6 – Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni o esclusione.

2. L’esclusione è decisa dal Consiglio direttivo, con delibera motivata, per la mora superiore a un anno nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto con quella dell’Associazione, o qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle deliberazioni assembleari o del Consiglio direttivo.

3. Il mancato versamento della quota associativa per quattro anni consecutivi comporta la cancellazione automatica dall’elenco dei soci.

4. Previo pagamento di almeno tre annualità arretrate, il socio può proporre la re-iscrizione, sulla quale delibera il Consiglio direttivo.

5. Il provvedimento di esclusione è comunicato al socio dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni dalla comunicazione, può ricorrere all’Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.

 

Art. 7 – Organi dell’associazione

1. Sono organi dell’Associazione:

a)  l’Assemblea dei soci;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Presidente;

d) il Tesoriere;

e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

 

Art. 8 – Assemblea dei soci

1. L’Assemblea è formata dai soci.

2. Il Presidente convoca l’Assemblea entro il 31 dicembre di ogni anno. La convocazione si esegue mediante avviso scritto, inviato per posta elettronica, a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza, contenente la data e l’ora, l’indicazione del luogo e l’ordine del giorno. L’Assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede sociale.

3. Il Presidente può inoltre convocare l’Assemblea ogniqualvolta lo ritenga necessario.  Convoca altresì l’Assemblea, entro trenta giorni quando lo richiede un decimo dei soci.

4. Le riunioni dell’Assemblea di regola si svolgono in presenza; quando lo ritenga opportuno, il Presidente può convocare però l’Assemblea in modalità ibrida o remota.

5. Il socio non può essere rappresentato da altri in Assemblea. Ciascun socio esprime un solo voto.

6. In prima convocazione, l’Assemblea è valida se sono presenti almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché pari o superiore a tre.

7. L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, salvo i casi stabiliti dalla legge o dallo Statuto.

8. Le deliberazioni concernenti le modificazioni dello Statuto sono prese con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti; le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell’Associazione sono prese con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

9.  L’Assemblea è competente a deliberare in merito a:

a)         l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;

b)         la nomina del Consiglio direttivo;

c)         la nomina del Collegio dei Revisori;

d)         l’approvazione e la modificazione dello Statuto e dei regolamenti, su proposta del Consiglio direttivo;

e)         lo scioglimento dell’Associazione;

f)         ogni altro argomento che il Consiglio direttivo le sottopone.

10. Le deliberazioni dell’Assemblea, redatte in apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, sono depositate presso la sede sociale e accessibili ai soci.

 

Art. 9 – Consiglio direttivo e altri organi

1. Il Consiglio direttivo è composto da 11 soci, professori di prima fascia, inquadrati nei settori scientifico-disciplinari (s.s.d.) IUS/13, IUS/14 e IUS/21 e in servizio effettivo al momento dell’elezione.

2. I membri del Consiglio direttivo, nove dei quali devono appartenere al s.s.d. IUS/21 ed almeno uno ai s.s.d. IUS/13 o IUS/14, sono eletti dall’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo uscente. Deve essere garantito, per quanto possibile, l’equilibrio di genere.

3. I consiglieri rimangono in carica tre anni e svolgono la loro attività a titolo gratuito, salvo l’eventuale rimborso spese.

4. Il coordinatore della Scuola DPCE partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto.

5. Il Consiglio direttivo è sciolto automaticamente a seguito delle dimissioni di almeno 5 membri su 11.

6. I membri del Consiglio direttivo non possono ricoprire più di due mandati consecutivi.

7. La prima riunione del Consiglio direttivo deve tenersi entro 30 giorni dell’elezione da parte dell’Assemblea ed è convocata e presieduta dal professore decano.

8. Nella prima riunione il Consiglio direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Tesoriere ed eventualmente, su proposta del Presidente, uno o più Vicepresidenti, uno dei quali con funzioni vicarie. Nomina, su proposta del Presidente, il Segretario generale, scelto tra i membri del Consiglio o al suo esterno, tra i professori ordinari in servizio effettivo nel s.s.d. IUS/21. Nel caso in cui il Segretario generale non sia uno dei componenti del Consiglio direttivo, partecipa alle riunioni con funzioni verbalizzanti senza diritto di voto.

9. Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza dei presenti; è convocato dal Presidente, anche su richiesta di tre consiglieri, almeno cinque giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite posta elettronica, contenente data, luogo e ordine del giorno. In caso d’urgenza la convocazione può essere fatta mediante invio di telegramma almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

10. Il Consiglio direttivo esercita tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione inerenti alla gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all’Assemblea. In particolare: redige il progetto del bilancio consuntivo e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea; determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione; delibera sull’ammissione di nuovi soci; può proporre all’Assemblea un regolamento per disciplinare e organizzare l’attività dell’Associazione.

11. Il Tesoriere è delegato ad espletare tutti gli atti relativi alla contabilità ordinaria dell’Associazione.

12. Il Segretario generale collabora col Presidente, cura l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

 13. Delle riunioni del Consiglio sono informati i membri del Collegio dei Revisori, che possono partecipare alle riunioni senza diritto di voto. La loro presenza non incide sulla determinazione del numero legale.

 

Art. 10 – Presidente e Presidenti onorari

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio direttivo e adempie a tutte le funzioni demandategli dalla legge, dallo Statuto e da eventuali specifiche deleghe del Consiglio direttivo.

2. Sentito il Tesoriere il Presidente può, nei casi d’urgenza, assumere le decisioni di competenza del Consiglio direttivo, salva la ratifica da parte di quest’ultimo nella prima successiva riunione.

3. Il Presidente può delegare uno dei Vicepresidenti per il compimento di singoli atti. In caso d’impedimento o di cessazione della carica del Presidente, il Vicepresidente vicario esercita temporaneamente le funzioni di Presidente.

4. È presidente onorario dell’Associazione chi è stato Presidente della stessa. Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto.

 

Art. 11- Collegio dei Revisori

1. L’Assemblea può nominare un Collegio dei Revisori, composto di tre membri, professionalmente qualificati, anche non soci dell’Associazione, che rimangono in carica tre anni. Il Collegio dei Revisori controlla la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo.

 

 Art. 12 - Scuola di Diritto pubblico comparato ed europeo

1. L’Associazione promuove lo studio delle tematiche giuridiche da una prospettiva comparatistica con vocazione interdisciplinare; a questo fine valorizza la partecipazione attiva dei dottorandi, delle dottorande, dei dottori e delle dottoresse di ricerca interessati/e alle attività dell’Associazione DPCE.

2. Per conseguire questo obiettivo, favorisce il consolidamento di forme continue e stabili di collaborazione e di raccordo tra i dottorandi, le dottorande, i dottori e le dottoresse di ricerca, anche di altri Paesi, mediante l’istituzione della Scuola di Diritto pubblico comparato ed europeo (Scuola DPCE). 

3. La Scuola DPCE è una struttura interna all’Associazione. Un regolamento, approvato a maggioranza assoluta dal Consiglio direttivo dell’Associazione, disciplina la Scuola.

 

Art. 13 – Bilancio

1. L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 dicembre il Consiglio direttivo sottopone all’Assemblea il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente.

2. Il progetto del bilancio consuntivo, redatto dal Consiglio direttivo, è depositato presso la sede sociale almeno quindici giorni prima dell’Assemblea convocata per la sua approvazione e deve rimanere a disposizione degli associati.

3. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art. 2.

4. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non sono distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

Art. 14 – Scioglimento

1. L’Associazione si estingue su conforme deliberazione assembleare:

a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

b) per le cause di cui all’art. 27 c.c.

2. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore.

3. In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con fini analoghi a quelli indicati nell’art. 2 dello Statuto, o ai fini di pubblica utilità, ai sensi di legge.

 

Art. 15– Norme transitorie e finali

1. La previsione di cui all’art. 9, comma 6, si applica a partire dall’elezione del Consiglio direttivo del 2025. A partire da allora i mandati precedentemente ricoperti valgono come un unico mandato.

2. I rinnovi delle cariche direttive decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’elezione.

3.  Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice civile e alle leggi in materia.